Art. 32
Copertura
In vigore dal 29 feb 2024
Copertura
1. Il tasso di copertura della garanzia per l’Ucraina è inizialmente del 70 %.
In deroga all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in relazione al periodo per il quale verrà costituita la copertura globale, la copertura è costituita fino al 31 dicembre 2027, è pari all’ammontare della copertura corrispondente alla garanzia per l’Ucraina concessa e può essere costituita gradualmente per rispecchiare i progressi compiuti nella selezione e nell’attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento.
2. Il tasso di copertura è riesaminato almeno una volta all’anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di tale riesame.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’ del presente regolamento per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, se del caso, aumentare o diminuire nella misura massima del 30 % l’importo massimo della garanzia per l’Ucraina di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. La Commissione può aumentare l’importo massimo della garanzia per l’Ucraina soltanto se il tasso di copertura è diminuito. Fatto salvo l’, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione può prevedere che l'importo maggiorato della garanzia per l’Ucraina sia disponibile per la firma di accordi di garanzia gradualmente nell'arco di tre anni.
4. In deroga all'articolo 213 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il tasso di copertura effettivo non si applica agli accantonamenti nel fondo comune di copertura correlati alla garanzia per l'Ucraina.
Storico versioni
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