Art. 28

Ambito di applicazione e struttura

In vigore dal 29 feb 2024
Ambito di applicazione e struttura 1.   Nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina, la Commissione fornisce all'Ucraina il sostegno dell'Unione sotto forma di strumenti finanziari, garanzia di bilancio od operazioni di finanziamento misto, compresa l'assistenza tecnica legata all'attuazione del pilastro II. 2.   Nella messa in atto del quadro di investimenti per l'Ucraina, la Commissione è coadiuvata da un comitato direttivo ("comitato direttivo"). Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno. 3.   Il comitato direttivo è composto da rappresentanti della Commissione e di ciascuno Stato membro. Alle riunioni del comitato direttivo sono invitate a partecipare, se del caso, le autorità ucraine. Il Parlamento europeo e la Verkhovna Rada partecipano in veste di osservatori. Alle controparti che attuano la garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti dal quadro di investimenti per l'Ucraina può essere riconosciuto lo status di osservatore. La Commissione presiede il comitato direttivo. 4.   Il comitato direttivo fornisce orientamenti strategici e operativi e sostegno alla Commissione su diversi aspetti, compresi i profili di rischio, la forma di sostegno, la progettazione dei prodotti finanziari da utilizzare e i settori non ammissibili. Esso formula pareri sull'utilizzo del sostegno dell'Unione tramite la garanzia per l'Ucraina, gli strumenti finanziari e le operazioni di finanziamento misto, compresi i livelli di agevolazione, tenendo conto delle pertinenti valutazioni del rischio. Il comitato direttivo adotta, ove possibile, pareri per consenso. 5.   La Commissione provvede affinché il sostegno dell'Unione erogato nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sia coerente con il piano per l'Ucraina e contribuisca alla sua attuazione e sia complementare rispetto al sostegno all'Ucraina concordato nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, tenendo conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, in particolare, attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti. 6.   Almeno il 15 % delle garanzie fornite nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina è utilizzato per fornire sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese, quali definite all' dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, comprese le start-up, anche attraverso strumenti finanziari che abbiano come obiettivo la riduzione del rischio connesso alle operazioni di prestito delle banche ucraine. 7.   Ai fini dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il requisito relativo alle valutazioni ex ante degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio è soddisfatto dalle valutazioni positive del piano per l'Ucraina da parte della Commissione, di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento. 8.   Il sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina contribuisce in particolare all'attuazione del piano per l'Ucraina, integrando nel contempo le fonti di finanziamento stabilite dal presente regolamento. 9.   Almeno il 20 % dell'importo complessivo corrispondente al sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina e agli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina contribuisce, per quanto possibile, in un paese dilaniato dalla guerra, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, e alla transizione verde. 10.   La Commissione riferisce annualmente in merito all'attuazione del sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina a norma dell', paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A tal fine ciascuna controparte della garanzia per l'Ucraina e ciascuna entità incaricata dell'attuazione degli strumenti finanziari fornisce annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di comunicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:792:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo