Art. 27

Trasparenza per quanto riguarda le persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione del piano per l’Ucraina

In vigore dal 29 feb 2024
Trasparenza per quanto riguarda le persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione del piano per l’Ucraina 1.   L'Ucraina pubblica dati aggiornati sulle persone e le entità, compresi gli appaltatori, che ricevono finanziamenti superiori all'equivalente di 100 000 EUR, cumulativamente per un periodo di quattro anni, per l'attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l'Ucraina. 2.   Per le persone ed entità di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti, in formato leggibile meccanicamente su una pagina web, ordinate in base ai fondi totali ricevuti, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali: a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e la partita IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale; b) nel caso di una persona fisica, il nome o nomi e il cognome o cognomi del destinatario; c) l'importo ricevuto dal destinatario, e le riforme e gli investimenti che tale importo contribuisce ad attuare nell'ambito del piano per l'Ucraina. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono pubblicate quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone o entità interessate o di ledere gravemente gli interessi commerciali dei destinatari. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione e della commissione di audit. 4.   L'Ucraina trasmette per via elettronica alla Commissione almeno una volta all'anno i dati sulle persone e le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo , in un formato leggibile meccanicamente che verrà definito nell'accordo quadro di cui all', paragrafo 4, lettera i).
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