Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 feb 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) "misure": le riforme e gli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina; 2) "condizioni": le tappe qualitative o quantitative volte a garantire il mantenimento della stabilità economica e finanziaria o relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per l'Ucraina; 3) "operazione di finanziamento misto": un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile, forme di aiuto rimborsabile, o entrambe, dal bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile da istituzioni di finanziamento allo sviluppo o da altri istituti finanziari pubblici o commerciali, comprese le agenzie per il credito all'esportazione, o da investitori.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo