Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 feb 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
"misure": le riforme e gli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina;
2)
"condizioni": le tappe qualitative o quantitative volte a garantire il mantenimento della stabilità economica e finanziaria o relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per l'Ucraina;
3)
"operazione di finanziamento misto": un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile, forme di aiuto rimborsabile, o entrambe, dal bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile da istituzioni di finanziamento allo sviluppo o da altri istituti finanziari pubblici o commerciali, comprese le agenzie per il credito all'esportazione, o da investitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:792:oj#art-2