Art. 24

Prefinanziamento

In vigore dal 29 feb 2024
Prefinanziamento 1.   Fatta salva l'adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all', paragrafo 1, l'Ucraina può richiedere, nel quadro del piano per l'Ucraina, un prefinanziamento per un importo fino al 7 % del sostegno sotto forma di prestito erogato a norma del capo III. 2.   La Commissione può effettuare il versamento del prefinanziamento dopo l'approvazione del piano per l'Ucraina di cui all' e l'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'. I versamenti sono effettuati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sui mercati dei capitali di cui all', paragrafo 1, e a condizione che sia soddisfatto il prerequisito di cui all', paragrafo 1. 3.   La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.
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Prefinanziamento (Art. 24 Regolamento (UE) 2024/792) — Testo vigente | Portale Normativo