Art. 9

Autenticazione e accesso al CDS

In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso al CDS 1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell’accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS. Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del CDS, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito da uno Stato membro a norma dell’ del presente regolamento. 2.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 3.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
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