Art. 11
Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali (CDMS centrale)
In vigore dal 1 giu 2023
Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali (CDMS centrale)
1. Il CDMS centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per il trattamento delle domande e delle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l’accettazione di una domanda e per l’adozione di una decisione.
2. Il CDMS centrale interagisce con il portale dell’UE per gli operatori, con i servizi di informazioni sui clienti di cui all’ del presente regolamento e con il CDMS nazionale, ove quest’ultimo sia stato sviluppato dagli Stati membri.
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