Art. 8

Utilizzo del CDS

In vigore dal 1 giu 2023
Utilizzo del CDS 1.   Il CDS è utilizzato ai fini della presentazione e del trattamento delle domande per le seguenti autorizzazioni, nonché della gestione delle decisioni relative alle domande o autorizzazioni: a) autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all’ del codice; b) autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l’eventuale riduzione o esonero, di cui all’ del codice; c) autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l’autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all’ del codice; d) autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all’articolo 148 del codice; e) autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all’articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; f) autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; g) autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all’articolo 166, paragrafo 2, del codice; h) autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all’articolo 179 del codice; i) autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all’articolo 182 del codice; j) autorizzazione per l’autovalutazione, di cui all’articolo 185 del codice; k) autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all’articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; l) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice; m) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice; n) autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice; o) autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice; p) autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice; q) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all’articolo 230 del codice; r) autorizzazione per lo status di speditore autorizzato per il transito unionale, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice; s) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice; t) autorizzazione per l’uso di sigilli di un modello particolare, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice; u) autorizzazione per l’uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice; v) autorizzazione per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice. 2.   I componenti comuni del CDS sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro. 3.   Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del CDS possano essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro. 4.   Il CDS non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2023/1070 — Utilizzo del CDS | Portale Normativo