Art. 7

Obiettivo e struttura del CDS

In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura del CDS 1.   Il CDS permette la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, annullamenti e sospensioni. 2.   Il CDS consiste dei seguenti componenti comuni: a) un portale dell’Unione per gli operatori; b) un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali («CDMS centrale»); c) servizi di informazioni sui clienti (CRS). 3.   Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali: a) un portale nazionale per gli operatori; b) un sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali («CDMS nazionale»).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 2023/1070 — Obiettivo e struttura del CDS | Portale Normativo