Art. 7
Obiettivo e struttura del CDS
In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura del CDS
1. Il CDS permette la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, annullamenti e sospensioni.
2. Il CDS consiste dei seguenti componenti comuni:
a)
un portale dell’Unione per gli operatori;
b)
un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali («CDMS centrale»);
c)
servizi di informazioni sui clienti (CRS).
3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:
a)
un portale nazionale per gli operatori;
b)
un sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali («CDMS nazionale»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1070:oj#art-7