Art. 10
Portale dell’UE per gli operatori
In vigore dal 1 giu 2023
Portale dell’UE per gli operatori
1. Il portale dell’UE per gli operatori costituisce il punto d’accesso al CDS per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale dell’UE per gli operatori interagisce con il CDMS centrale e con il CDMS nazionale, ove quest’ultimo sia stato sviluppato dagli Stati membri.
3. Il portale dell’UE per gli operatori è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
4. Uno Stato membro può decidere che il portale dell’UE per gli operatori possa essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
Lo Stato membro che decide di utilizzare il portale dell’UE per gli operatori per le autorizzazioni o le decisioni che hanno ripercussioni unicamente nel proprio territorio ne informa la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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