Art. 10 · Portale dell’UE per gli operatori

Art. 10

Portale dell’UE per gli operatori

In vigore dal 1 giu 2023
Portale dell’UE per gli operatori 1.   Il portale dell’UE per gli operatori costituisce il punto d’accesso al CDS per gli operatori economici e le altre persone. 2.   Il portale dell’UE per gli operatori interagisce con il CDMS centrale e con il CDMS nazionale, ove quest’ultimo sia stato sviluppato dagli Stati membri. 3.   Il portale dell’UE per gli operatori è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro. 4.   Uno Stato membro può decidere che il portale dell’UE per gli operatori possa essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro. Lo Stato membro che decide di utilizzare il portale dell’UE per gli operatori per le autorizzazioni o le decisioni che hanno ripercussioni unicamente nel proprio territorio ne informa la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-10