Art. 20
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri
In vigore dal 1 giu 2023
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso per assicurare:
a)
una registrazione e archiviazione sicure dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone;
b)
uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e di altre persone.
Storico versioni
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