Art. 22

Utilizzo del sistema EBTI

In vigore dal 1 giu 2023
Utilizzo del sistema EBTI 1.   Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 2.   Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dall’ITV a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 3.   Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, non appena sono raggiunti i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2023/1070 — Utilizzo del sistema EBTI | Portale Normativo