Art. 21
Obiettivo e struttura del sistema EBTI
In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura del sistema EBTI
1. Conformemente agli del codice, il sistema EBTI consente:
a)
la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV;
b)
la gestione di eventuali eventi successivi che possano incidere sulla domanda o sulla decisione originaria;
c)
il monitoraggio dell’utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV;
d)
il monitoraggio e la gestione dell’uso esteso delle decisioni ITV;
e)
il monitoraggio da parte della Commissione delle decisioni ITV, comprese le procedure di domanda, adozione e gestione di tali decisioni, al fine di garantire l’applicazione uniforme della normativa doganale e di altre normative dell’Unione.
2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:
a)
un portale dell’UE specifico per gli operatori per l’EBTI;
b)
un sistema EBTI centrale;
c)
una funzione di monitoraggio dell’uso delle decisioni ITV.
3. Gli Stati membri possono sviluppare, come componente nazionale, un sistema nazionale di informazioni tariffarie vincolanti («sistema ITV nazionale») insieme a un portale nazionale per gli operatori.
Storico versioni
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