Art. 21 · Obiettivo e struttura del sistema EBTI

Art. 21

Obiettivo e struttura del sistema EBTI

In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura del sistema EBTI 1.   Conformemente agli del codice, il sistema EBTI consente: a) la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV; b) la gestione di eventuali eventi successivi che possano incidere sulla domanda o sulla decisione originaria; c) il monitoraggio dell’utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV; d) il monitoraggio e la gestione dell’uso esteso delle decisioni ITV; e) il monitoraggio da parte della Commissione delle decisioni ITV, comprese le procedure di domanda, adozione e gestione di tali decisioni, al fine di garantire l’applicazione uniforme della normativa doganale e di altre normative dell’Unione. 2.   Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni: a) un portale dell’UE specifico per gli operatori per l’EBTI; b) un sistema EBTI centrale; c) una funzione di monitoraggio dell’uso delle decisioni ITV. 3.   Gli Stati membri possono sviluppare, come componente nazionale, un sistema nazionale di informazioni tariffarie vincolanti («sistema ITV nazionale») insieme a un portale nazionale per gli operatori.
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