Art. 20 · Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri

Art. 20

Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri

In vigore dal 1 giu 2023
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso per assicurare: a) una registrazione e archiviazione sicure dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone; b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e di altre persone.
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