Art. 29
Adozione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti
In vigore dal 14 mar 2023
Adozione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti
1. L’autorità di risoluzione della CCP trasmette ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione, senza indebito ritardo, i progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23, fissando il termine entro il quale i membri del collegio aventi diritto di voto dovranno esprimere per iscritto il loro consenso su dette decisioni congiunte, conformemente all’, paragrafo 6, del presente regolamento.
2. Una volta ricevuti i progetti di decisioni congiunte, i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto e non dissenzienti trasmettono il proprio consenso scritto all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell’ del presente regolamento, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consenso dell’autorità di risoluzione della CCP. Tale decisione è fornita a tutti i membri del collegio di risoluzione.
4. L’autorità di risoluzione della CCP comunica ai membri del collegio di risoluzione le decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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