Art. 30

Comunicazione alla CCP delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

In vigore dal 14 mar 2023
Comunicazione alla CCP delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti 1.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica le decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti all’organo di amministrazione della CCP con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali. L’autorità di risoluzione della CCP informa i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione di tale comunicazione. 2.   Laddove alcune misure adottate a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23 siano rivolte a soggetti diversi dalla CCP, l’autorità di risoluzione della CCP provvede a che essa stessa o le autorità competenti di tali soggetti trasmettano agli organi di amministrazione di detti soggetti sotto la loro giurisdizione le rispettive parti della decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali. 3.   Ove necessario, l’autorità di risoluzione della CCP può discutere nel dettaglio con la CCP il contenuto e l’applicazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23.
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