Art. 16

Trasmissione delle informazioni da parte dell’autorità di risoluzione

In vigore dal 14 mar 2023
Trasmissione delle informazioni da parte dell’autorità di risoluzione 1.   L’autorità di risoluzione della CCP trasmette, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma dell’ e, fatto salvo l’ del presente regolamento, ai membri del collegio di risoluzione, invitandoli a presentare osservazioni entro un termine specifico sull’eventuale necessità di informazioni aggiuntive. 2.   Qualsiasi membro del collegio di risoluzione che riceve le informazioni può chiedere informazioni aggiuntive all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora l’autorità ricevente ritenga dette informazioni aggiuntive rilevanti ai fini dell’elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione della CCP o dello svolgimento della valutazione della risolvibilità. In tal caso si applicano le pertinenti disposizioni dell’ del presente regolamento. 3.   La trasmissione di informazioni da parte dell’autorità di risoluzione della CCP ai membri del collegio di risoluzione di cui al paragrafo 2 non è ritenuta completa fino all’effettiva trasmissione sia delle informazioni iniziali che di quelle successive. 4.   L’autorità di risoluzione della CCP, tenuto conto del paragrafo 3 del presente articolo, comunica al collegio di risoluzione la data di inizio del periodo di quattro mesi per l’adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23. 5.   I membri del collegio di risoluzione si scambiano le informazioni aggiuntive necessarie per agevolare la stesura del piano di risoluzione e lo svolgimento della valutazione della risolvibilità, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui agli del regolamento (UE) 2021/23.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2023/1192 — Trasmissione delle informazioni da parte dell’autorità di risoluzione | Portale Normativo