Art. 8
Scambio di informazioni
In vigore dal 14 mar 2023
Scambio di informazioni
1. Fatti salvi gli del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP e i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione assicurano di scambiarsi tutte le informazioni essenziali pervenute da qualsiasi fonte e attinenti alle attività del collegio.
2. Le informazioni essenziali di cui al paragrafo 1 sono adeguate e precise e sono condivise tempestivamente.
3. Fatti salvi gli del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP e l’autorità competente di cui all’, punto 7), del medesimo regolamento si scambiano tutte le informazioni necessarie per garantire che entrambi i collegi svolgano ciascuno il proprio ruolo di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e all’ del regolamento (UE) 2021/23.
4. Quando l’autorità di risoluzione riceve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le trasmette ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione, fatti salvi gli del regolamento (UE) 2021/23.
5. Se il collegio di risoluzione è suddiviso in diversi comitati, l’autorità di risoluzione della CCP informa pienamente e in tempo utile tutti i membri e gli osservatori del collegio in merito alle azioni adottate o alle misure applicate in seno a tali comitati.
6. Salvo disposizioni contrarie, il collegio di risoluzione può ricorrere a qualsiasi mezzo di comunicazione con i suoi membri e osservatori per scambiare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le informazioni riservate e sensibili sono comunicate per quanto possibile con mezzi sicuri. Per le informazioni di dominio pubblico è sufficiente che l’autorità di risoluzione della CCP fornisca il riferimento a tali informazioni.
7. Se il collegio di risoluzione dispone di un sito web sicuro, quest’ultimo costituisce il principale mezzo di comunicazione.
8. Il presente regolamento non pregiudica i poteri di raccolta di informazioni dell’autorità competente della CCP o dell’autorità di risoluzione della CCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1192:oj#art-8