Art. 10
Comunicazione esterna
In vigore dal 14 mar 2023
Comunicazione esterna
Per quanto possibile, l’autorità di risoluzione della CCP informa il collegio di risoluzione almeno in merito a quanto segue:
a)
il coordinamento della comunicazione esterna e delle dichiarazioni pubbliche in situazioni di continuità operativa, laddove la CCP sia considerata in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;
b)
il livello delle informazioni da divulgare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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