Art. 10 · Comunicazione esterna

Art. 10

Comunicazione esterna

In vigore dal 14 mar 2023
Comunicazione esterna Per quanto possibile, l’autorità di risoluzione della CCP informa il collegio di risoluzione almeno in merito a quanto segue: a) il coordinamento della comunicazione esterna e delle dichiarazioni pubbliche in situazioni di continuità operativa, laddove la CCP sia considerata in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23; b) il livello delle informazioni da divulgare.
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