Art. 18
Discussione con la CCP
In vigore dal 14 mar 2023
Discussione con la CCP
Quando l’autorità di risoluzione della CCP organizza con la CCP una discussione sugli elementi fondamentali del progetto di piano di risoluzione, sulla scorta del parere ricevuto da detta CCP a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, e della valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell’, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento, lo fa con tempestività e in ogni caso entro i termini specificati al relativo punto del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione. L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione le eventuali osservazioni presentate dalla CCP in merito agli elementi fondamentali del piano di risoluzione, compresa la valutazione della risolvibilità, nel corso di questa consultazione.
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