Art. 19
Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità
In vigore dal 14 mar 2023
Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità
1. L’autorità di risoluzione della CCP organizza tempestivamente un dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità con i membri del collegio di risoluzione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera i) del presente regolamento, e comunque entro i termini specificati nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione.
Se la CCP appartiene a un gruppo societario che comprende un’altra o altre CCP, le autorità di risoluzione delle CCP organizzano tra loro una discussione sui progetti di piani di risoluzione e sui progetti di valutazioni della risolvibilità.
2. Alla luce del dialogo di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione della CCP finalizza il corrispondente piano di risoluzione della CCP e lo svolgimento della valutazione della risolvibilità.
3. Qualora siano individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilità, si applica l’, paragrafo 1 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1192:oj#art-19