Art. 24

Sospensione della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità

In vigore dal 14 mar 2023
Sospensione della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità 1.   Qualora l’autorità di risoluzione della CCP, in collaborazione con il collegio di risoluzione, individui impedimenti sostanziali alla risolvibilità o approvi un parere sull’individuazione degli impedimenti sostanziali espresso da qualsiasi membro o osservatore del collegio di risoluzione in merito al piano di risoluzione e alla valutazione della risolvibilità, essa trasmette una relazione a detti membri e osservatori a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23. L’autorità di risoluzione della CCP dispone pertanto la sospensione della procedura di decisione congiunta a norma dell’, paragrafo 2, di tale regolamento. 2.   L’autorità di risoluzione della CCP riavvia la procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione, compreso lo svolgimento della valutazione della risolvibilità, una volta espletate le procedure di decisione congiunta di cui all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/23 sulle misure volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità proposte dalla CCP a norma dell’, paragrafo 3, di tale regolamento o su misure alternative indicate dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2023/1192 — Sospensione della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità | Portale Normativo