Art. 19 · Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità

Art. 19

Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità

In vigore dal 14 mar 2023
Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità 1.   L’autorità di risoluzione della CCP organizza tempestivamente un dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità con i membri del collegio di risoluzione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera i) del presente regolamento, e comunque entro i termini specificati nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione. Se la CCP appartiene a un gruppo societario che comprende un’altra o altre CCP, le autorità di risoluzione delle CCP organizzano tra loro una discussione sui progetti di piani di risoluzione e sui progetti di valutazioni della risolvibilità. 2.   Alla luce del dialogo di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione della CCP finalizza il corrispondente piano di risoluzione della CCP e lo svolgimento della valutazione della risolvibilità. 3.   Qualora siano individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilità, si applica l’, paragrafo 1 del presente regolamento.
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