Art. 7

Riunioni e altre attività del collegio di risoluzione

In vigore dal 14 mar 2023
Riunioni e altre attività del collegio di risoluzione 1.   Il collegio di risoluzione convoca almeno una riunione all’anno. L’autorità di risoluzione della CCP, con il consenso di tutti i membri del collegio di risoluzione e tenuto conto delle specificità della CCP, può aumentare la frequenza delle riunioni del collegio di risoluzione considerando le dimensioni, la natura, la portata e la complessità della CCP, le implicazioni sistemiche della CCP per le varie giurisdizioni e valute, il potenziale impatto delle attività della CCP, le circostanze esterne e le potenziali richieste dei membri del collegio di risoluzione. 2.   L’autorità di risoluzione della CCP organizza riunioni ad hoc o altre forme di attività tra i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare qualora emerga la necessità di un dialogo tra di essi. 3.   L’autorità di risoluzione della CCP prepara l’ordine del giorno e gli obiettivi delle riunioni e delle altre attività programmate. Essa comunica il progetto di ordine del giorno ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione a fini di consultazione prima della riunione, li invita ad integrarlo e ad aggiungervi punti entro un termine prestabilito. 4.   Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione provvedono affinché alle riunioni e ad altre attività del collegio partecipino rappresentanti appropriati delle rispettive istituzioni, in considerazione degli obiettivi di dette riunioni e altre attività. Essi garantiscono altresì che tali rappresentanti abbiano il potere di impegnare le rispettive autorità, nella massima misura possibile, rispetto alle decisioni prese nel corso di dette riunioni o altre attività. 5.   L’autorità di risoluzione della CCP assicura che i documenti pertinenti siano distribuiti con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi prima di una determinata riunione o attività del collegio di risoluzione o entro qualsiasi altro termine da quest’ultimo concordato. I risultati e le decisioni delle riunioni o delle altre attività del collegio di risoluzione sono documentati per iscritto e l’autorità di risoluzione della CCP provvede a che siano comunicati ai membri e agli osservatori del collegio, nella misura pertinente alla loro partecipazione alla riunione, entro 15 giorni lavorativi dalla riunione o dall’attività, o entro qualsiasi altro termine concordato dal predetto collegio. L’autorità di risoluzione della CCP provvede almeno a che: a) le riunioni annuali del collegio di risoluzione decidano in merito al piano di risoluzione della CCP per il ciclo di risoluzione precedente e discutano i progressi compiuti verso la risolvibilità della CCP; b) le riunioni o le attività del collegio di risoluzione rimangano efficaci, garantendo nel contempo che tutti i membri e gli osservatori del collegio siano pienamente informati delle attività per loro pertinenti; c) le attività del collegio di risoluzione siano periodicamente riesaminate e che siano adottate misure correttive qualora il collegio non funzioni in modo efficace. 6.   L’autorità di risoluzione della CCP funge da punto di contatto centrale per qualsiasi questione relativa all’organizzazione pratica del collegio di risoluzione.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2023/1192 — Riunioni e altre attività del collegio di risoluzione | Portale Normativo