Art. 6
Istituzione e aggiornamento delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione
In vigore dal 14 mar 2023
Istituzione e aggiornamento delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione
1. L’autorità di risoluzione della CCP prepara la proposta di modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione a norma dell’ del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione della CCP trasmette la proposta al collegio di risoluzione a fini di consultazione, invitandone i membri a presentare il loro parere entro il termine che essa indica.
3. Se i membri del collegio di risoluzione di cui al paragrafo 2 non presentano alcun parere entro il termine stabilito, l’autorità di risoluzione della CCP procede all’adozione delle modalità e procedure scritte da parte del collegio di risoluzione.
Se i membri del collegio di risoluzione esprimono pareri in merito alla proposta di modalità e procedure scritte a norma del paragrafo 2, li trasmettono all’autorità di risoluzione entro il termine stabilito unitamente ad una spiegazione esaustiva delle osservazioni e dei suggerimenti formulati.
4. L’autorità di risoluzione della CCP tiene conto dei pareri dei membri del collegio di risoluzione oppure motiva la propria decisione qualora decida di non farlo; procede quindi all’adozione delle modalità e procedure scritte.
5. Dopo averle finalizzate, l’autorità di risoluzione della CCP trasmette le modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione ai membri del collegio stesso.
6. L’autorità di risoluzione della CCP riesamina e aggiorna le modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione almeno una volta all’anno e a seguito di modifiche sostanziali della composizione del collegio di risoluzione.
7. Per l’aggiornamento delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP e gli altri membri del collegio seguono la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 6.
8. Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione sono vincolati dalle modalità e procedure scritte adottate in conformità del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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