Art. 5
Contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione
In vigore dal 14 mar 2023
Contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione
1. Le modalità e procedure scritte di cui all’, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 includono almeno l’identificazione dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione a norma degli del presente regolamento e definiscono un quadro per la cooperazione tra i membri del collegio di risoluzione e per il coordinamento delle attività e dei compiti di detto collegio.
2. Il quadro di cooperazione e coordinamento include tutti gli elementi seguenti:
a)
le norme sulla governance del collegio di risoluzione, la lingua di lavoro e le procedure di votazione;
b)
i compiti che il collegio di risoluzione deve svolgere e le decisioni che esso deve prendere, compresi il suo diritto di istituire comitati, le procedure per ottenere l’autorizzazione a istituirli e delegare loro compiti, nonché le eventuali condizioni applicabili;
c)
le responsabilità dell’autorità di risoluzione della CCP in quanto presidente del collegio di risoluzione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23 e in relazione ai compiti e alle decisioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
d)
la struttura del collegio di risoluzione, in particolare i comitati costituiti a norma della lettera b) e l’identificazione dei membri del collegio di risoluzione partecipanti a tali comitati e degli osservatori a questi ammessi;
e)
i termini e le condizioni per la partecipazione dei membri del collegio di risoluzione, compreso il loro coinvolgimento nei compiti e nelle decisioni di cui alla lettera b);
f)
i termini e le condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione, compreso il loro coinvolgimento nei dialoghi e nelle attività del collegio di risoluzione, nonché i loro diritti e obblighi in materia di scambio di informazioni, conformemente agli del regolamento (UE) 2021/23. A tal fine l’autorità di risoluzione della CCP provvede a che i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori non siano più favorevoli di quelli previsti per i membri del collegio di risoluzione;
g)
le modalità di comunicazione, cooperazione e coordinamento, applicate nel quotidiano e in situazioni di emergenza, quali aggiornamenti periodici sulla struttura societaria e sulle attività della CCP, compresi il tipo di servizi prestati, i prodotti, le categorie di attività e i tipi di operazioni compensati, le CCP, le sedi di negoziazione, i sistemi di pagamento, i depositari centrali di titoli e i sistemi di regolamento titoli a cui la CCP è collegata, nonché la combinazione geografica di partecipanti diretti e indiretti significativi che sono noti alla CCP;
h)
procedure per l’adozione di decisioni congiunte, nella misura in cui ciò non sia disciplinato dal regolamento (UE) 2021/23, e procedure per giungere a un’intesa comune qualora non sia richiesta una decisione congiunta, ma l’autorità di risoluzione della CCP ritenga necessario raggiungere detta intesa comune in seno al collegio di risoluzione o ad uno dei suoi comitati;
i)
le modalità per lo scambio di informazioni riservate e non riservate di cui all’, compresi la portata e la frequenza di tale scambio e i canali di comunicazione da utilizzare, tenuto conto degli del regolamento (UE) 2021/23 e del ruolo di coordinamento svolto dall’autorità di risoluzione della CCP per quanto concerne la raccolta e la diffusione delle informazioni tra i membri e gli osservatori del collegio, se del caso;
j)
una descrizione delle pertinenti informazioni da condividere con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare in relazione alla pianificazione della risoluzione, alla valutazione della risolvibilità e ai compiti di cui all’ del regolamento (UE) 2021/23, tenuto conto anche degli dello stesso regolamento e del ruolo dell’autorità di risoluzione della CCP;
k)
le modalità di trattamento delle informazioni riservate, tenuto conto degli del regolamento (UE) 2021/23;
l)
le procedure per convocare e tenere le riunioni periodiche e ad hoc di cui all’;
m)
le modalità relative all’interazione tra il collegio di risoluzione e il collegio di vigilanza di cui all’, punto 24), del regolamento (UE) 2021/23, compreso il coordinamento dei contributi dei membri del collegio di risoluzione e la comunicazione di tali contributi al predetto collegio di vigilanza, ove necessario ai fini dello svolgimento dei loro compiti a norma del precitato regolamento;
n)
le procedure relative alla politica di comunicazione di cui all’ del presente regolamento;
o)
qualsiasi altro accordo concernente il funzionamento del collegio di risoluzione;
p)
qualsiasi disposizione riguardante le modalità di modifica e di cessazione dell’attività.
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