Art. 31

Monitoraggio dell’applicazione delle decisioni congiunte

In vigore dal 14 mar 2023
Monitoraggio dell’applicazione delle decisioni congiunte 1.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione il risultato dell’eventuale discussione di cui all’, paragrafo 3 del presente regolamento. 2.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica l’esito dell’eventuale discussione di cui all’, paragrafo 2 del presente regolamento, all’autorità di risoluzione di eventuali altre CCP, depositari centrali di titoli o enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo o con cui la CCP ha un collegamento di interoperabilità. 3.   L’autorità di risoluzione della CCP e, se del caso, i membri del collegio di risoluzione monitorano l’applicazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare gli impedimenti rilevanti per ciascuno dei soggetti di cui al paragrafo 2 dei quali essi sono rispettivamente responsabili, a seconda dei casi.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2023/1192 — Monitoraggio dell’applicazione delle decisioni congiunte | Portale Normativo