Art. 28

Elaborazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

In vigore dal 14 mar 2023
Elaborazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti 1.   L’autorità di risoluzione della CCP, tenuto conto degli esiti del dialogo di cui all’, paragrafo 5 del presente regolamento, predispone progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti. 2.   Ciascun progetto include tutti gli elementi seguenti: a) il nome della CCP cui si riferisce e si applica la decisione congiunta; b) i nomi dell’autorità di risoluzione della CCP e dei membri del collegio di risoluzione che giungono alla decisione congiunta; c) i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni che ne regolano la partecipazione previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione; d) una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell’ambito della procedura di decisione congiunta; e) i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione congiunta; f) la data della decisione congiunta; g) l’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità; h) la valutazione delle misure proposte dalla CCP ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23; i) le misure individuate ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23 ed elencate al paragrafo 7 del medesimo articolo, concordate dall’autorità di risoluzione della CCP e dai membri del collegio di risoluzione, e il termine entro il quale i soggetti interessati devono dare seguito a tali misure; j) ove le misure proposte dalla CCP non siano accettate o siano accettate parzialmente dall’autorità di risoluzione della CCP, una spiegazione del motivo per cui dette misure sono giudicate non idonee a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e del motivo per cui le misure di cui alla lettera i) ridurrebbero o eliminerebbero efficacemente tali impedimenti.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2023/1192 — Elaborazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti | Portale Normativo