Art. 27

Presentazione di osservazioni da parte della CCP e consultazione delle autorità

In vigore dal 14 mar 2023
Presentazione di osservazioni da parte della CCP e consultazione delle autorità 1.   Laddove la CCP proponga all’autorità di risoluzione della CCP, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23, misure alternative per porre rimedio agli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, l’autorità di risoluzione della CCP trasmette tali misure agli altri membri e osservatori del collegio senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi. 2.   Contestualmente alla trasmissione delle misure alternative presentate dalla CCP, l’autorità di risoluzione della CCP fissa un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei membri del collegio di risoluzione. 3.   Qualora i membri del collegio di risoluzione non presentino osservazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l’autorità di risoluzione della CCP presume che tali membri non intendano commentare le misure alternative presentate dalla CCP e procede di conseguenza. 4.   L’autorità di risoluzione della CCP trasmette senza indebito ritardo eventuali osservazioni presentate da un membro del collegio di risoluzione ai restanti membri del collegio e discute con loro le misure proposte dalla CCP per superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità. 5.   L’autorità di risoluzione della CCP e i membri del collegio di risoluzione discutono ed esaminano adeguatamente l’impatto potenziale delle misure proposte sulla CCP, su tutti gli Stati membri in cui opera la CCP e sull’Unione nel suo complesso.
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