Art. 28
Elaborazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti
In vigore dal 14 mar 2023
Elaborazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti
1. L’autorità di risoluzione della CCP, tenuto conto degli esiti del dialogo di cui all’, paragrafo 5 del presente regolamento, predispone progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti.
2. Ciascun progetto include tutti gli elementi seguenti:
a)
il nome della CCP cui si riferisce e si applica la decisione congiunta;
b)
i nomi dell’autorità di risoluzione della CCP e dei membri del collegio di risoluzione che giungono alla decisione congiunta;
c)
i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni che ne regolano la partecipazione previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione;
d)
una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell’ambito della procedura di decisione congiunta;
e)
i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione congiunta;
f)
la data della decisione congiunta;
g)
l’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità;
h)
la valutazione delle misure proposte dalla CCP ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;
i)
le misure individuate ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23 ed elencate al paragrafo 7 del medesimo articolo, concordate dall’autorità di risoluzione della CCP e dai membri del collegio di risoluzione, e il termine entro il quale i soggetti interessati devono dare seguito a tali misure;
j)
ove le misure proposte dalla CCP non siano accettate o siano accettate parzialmente dall’autorità di risoluzione della CCP, una spiegazione del motivo per cui dette misure sono giudicate non idonee a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e del motivo per cui le misure di cui alla lettera i) ridurrebbero o eliminerebbero efficacemente tali impedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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