Art. 29 · Adozione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

Art. 29

Adozione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti

In vigore dal 14 mar 2023
Adozione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti 1.   L’autorità di risoluzione della CCP trasmette ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione, senza indebito ritardo, i progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23, fissando il termine entro il quale i membri del collegio aventi diritto di voto dovranno esprimere per iscritto il loro consenso su dette decisioni congiunte, conformemente all’, paragrafo 6, del presente regolamento. 2.   Una volta ricevuti i progetti di decisioni congiunte, i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto e non dissenzienti trasmettono il proprio consenso scritto all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1. 3.   Ciascuna decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell’ del presente regolamento, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consenso dell’autorità di risoluzione della CCP. Tale decisione è fornita a tutti i membri del collegio di risoluzione. 4.   L’autorità di risoluzione della CCP comunica ai membri del collegio di risoluzione le decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1192:oj#art-29