Art. 16

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 28 ott 2022
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli , ad eccezione dell’, paragrafo 1, terzo e quarto comma, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024. L’ si applica a decorrere dal 1o agosto 2023. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1 ogennaio 2025: a) , paragrafo 1, secondo comma; b) , paragrafo 1, quarto comma; c) , paragrafo 1, quinto comma; d) , paragrafo 1, quarto comma; e) , paragrafo 1, terzo e quarto comma. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2029.
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