Art. 16
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 28 ott 2022
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli , ad eccezione dell’, paragrafo 1, terzo e quarto comma, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.
L’ si applica a decorrere dal 1o agosto 2023.
Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1 ogennaio 2025:
a)
, paragrafo 1, secondo comma;
b)
, paragrafo 1, quarto comma;
c)
, paragrafo 1, quinto comma;
d)
, paragrafo 1, quarto comma;
e)
, paragrafo 1, terzo e quarto comma.
Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2029.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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