Art. 4
Piani di emergenza
In vigore dal 28 ott 2022
Piani di emergenza
1. Oltre agli obblighi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro elabora un piano di emergenza che definisce le azioni da intraprendere nel suo territorio per quanto riguarda:
a)
l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’;
b)
gli spostamenti delle piante specificate all’interno del territorio dell’Unione, come indicato all’;
c)
le ispezioni ufficiali da effettuare sugli spostamenti delle piante specificate all’interno del territorio dell’Unione e delle piante ospiti verso il territorio dell’Unione, come indicato agli ;
d)
le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza sospetta o confermata dell’organismo nocivo specificato;
e)
norme che precisino le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell’ordine di rimozione e per l’accesso alle proprietà private.
2. Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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