Art. 8

Misure di eradicazione

In vigore dal 28 ott 2022
Misure di eradicazione 1.   Nelle aree delimitate ai fini dell’eradicazione le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti: a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che si sospetta siano infestate e rimozione completa delle radici; b) abbattimento immediato di tutte le piante specificate e rimozione delle radici nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonché esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di infestazione, tranne nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, nel qual caso l’abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell’inizio del successivo periodo di volo; c) rimozione, esame ed eliminazione sicura delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), nonché delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; d) divieto di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori dell’area delimitata; e) ricerca dell’origine dell’infestazione tramite l’individuazione delle piante, per quanto possibile, e l’esame di tali piante, anche tramite campionamento distruttivo mirato, per rilevare qualsiasi segno di infestazione; f) sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili, se del caso; g) divieto di piantare all’aperto nuove piante specificate in una zona di cui alla lettera b), fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all’, paragrafo 1; h) svolgimento di indagini, conformemente all’, paragrafi 2 e 3, sulle piante ospiti nell’area delimitata, con particolare attenzione alla zona cuscinetto, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, compreso, se del caso, un campionamento distruttivo mirato effettuato dall’autorità competente e con l’indicazione del numero di campioni nella relazione di cui all’, paragrafo 1; i) nel caso di piante sentinella, tali piante sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese e sono distrutte ed esaminate al più tardi dopo due anni; j) attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle minacce rappresentate dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dall’area delimitata; k) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne sia responsabile; l) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 (8), e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (9). Nel caso del primo comma, lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno a non meno di 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti. Le indagini di cui al paragrafo 1, lettera h), sono più intensive rispetto alle indagini di cui all’. Le indagini nella zona cuscinetto si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati nella zona cuscinetto permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. 2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), se un’autorità competente conclude che non è opportuno procedere all’abbattimento di un numero limitato di singole piante, per motivi connessi al loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per verificare se presentino o meno segni di infestazione e sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire qualunque possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato a partire da queste piante. I motivi di tale conclusione e le misure adottate a seguito di tale conclusione sono comunicati alla Commissione nella relazione di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:2095:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo