Art. 10
Spostamenti all’interno del territorio dell’Unione
In vigore dal 28 ott 2022
Spostamenti all’interno del territorio dell’Unione
1. Le piante specificate originarie di aree delimitate stabilite a norma dell’ possono essere spostate fuori dalle aree delimitate e dalle zone infestate verso le zone cuscinetto solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031 e se sono state coltivate per almeno due anni prima dello spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, se sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale, in un luogo di produzione che soddisfa tutte le seguenti prescrizioni:
a)
è registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
b)
è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell’organismo nocivo specificato, effettuate in periodi adatti, durante le quali non è stata constatata alcuna traccia;
c)
è ubicato in un’area delimitata in cui sono state effettuate in periodi adatti indagini ufficiali annuali per rilevare la presenza o tracce dell’organismo nocivo specificato entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito durante le quali l’organismo nocivo specificato non è stato riscontrato né ne è stata constatata alcuna traccia e in cui le piante sono state coltivate in un sito:
i)
dotato di protezione fisica per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo specificato;
o
ii)
in cui sono stati applicati opportuni trattamenti preventivi; o
iii)
in cui è effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto di piante specificate prima dello spostamento.
Le ispezioni di cui al primo comma, lettera b), comprendono un campionamento distruttivo mirato delle radici e dei fusti delle piante. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un livello di confidenza del 99 %.
Il campionamento distruttivo mirato di cui al primo comma, lettera c), è effettuato al livello definito nella tabella di cui all’allegato II.
Le indagini di cui al primo comma, lettera c), si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.
I portainnesti coltivati in un luogo di produzione che soddisfa tutte le prescrizioni del primo comma possono essere innestati con marze non coltivate nelle condizioni di cui al primo comma, purché il loro diametro non superi 1 cm nel punto più spesso.
2. Le piante specificate non originarie delle aree delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione ubicato in una di queste aree, possono essere spostate all’interno del territorio dell’Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), e solo se le piante sono accompagnate da un passaporto delle piante di cui al paragrafo 1.
3. Le piante specificate importate da paesi terzi in cui l’organismo nocivo specificato è notoriamente presente, conformemente al capo VI, possono essere spostate all’interno del territorio dell’Unione solo se accompagnate dal passaporto delle piante di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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