Art. 3
Indagini sulle piante ospiti negli Stati membri
In vigore dal 28 ott 2022
Indagini sulle piante ospiti negli Stati membri
1. Le autorità competenti svolgono indagini annuali basate sul rischio sulle piante ospiti nelle zone dei loro territori in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato per rilevarne la presenza.
La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare all’interno dello Stato membro interessato, con un sufficiente livello di confidenza, un basso livello di presenza di piante infestate. Le indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante.
2. Le indagini sono svolte:
a)
sulla base del livello del rispettivo rischio fitosanitario;
b)
all’aperto, nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e urbane e in altri luoghi pertinenti, a seconda dei casi;
c)
in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Anoplophora chinensis (5).
3. Le indagini consistono:
a)
nell’esame visivo delle piante ospiti; e
b)
se del caso, nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto.
Al fine di integrare gli esami visivi possono essere utilizzati cani da fiuto appositamente addestrati, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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