Art. 9

Misure di contenimento

In vigore dal 28 ott 2022
Misure di contenimento 1.   Se i risultati delle indagini di cui all’, paragrafo 1, lettera h), hanno confermato la presenza dell’organismo nocivo specificato in un’area per più di quattro anni consecutivi e vi sono prove che l’organismo nocivo specificato non possa più essere eradicato, le autorità competenti possono limitare le misure al contenimento dell’organismo nocivo specificato. Nelle aree delimitate per il contenimento, le autorità competenti adottano le misure seguenti: a) inizio immediato dell’abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall’organismo nocivo specificato, nonché rimozione completa delle radici e completamento di tutte le attività prima dell’inizio del successivo periodo di volo; b) rimozione, esame ed eliminazione delle piante abbattute e delle loro radici, prendendo le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato dopo l’abbattimento; c) divieto di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori dell’area delimitata; d) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante non sensibili; e) divieto di piantare all’aperto nella zona infestata nuove piante specificate, fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all’, paragrafo 1; f) svolgimento di indagini, conformemente all’, paragrafi 2 e 3, sulle piante ospiti nella zona cuscinetto per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, in periodi adatti, compreso, se del caso, un campionamento distruttivo mirato; g) nei casi in cui siano usate piante sentinella, tali piante sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese e sono distrutte ed esaminate al più tardi dopo due anni; h) attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle minacce rappresentate dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate al di fuori dell’area delimitata definita a norma dell’; i) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all’accessibilità e all’abbattimento adeguato e alla distruzione di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, da chi ne detenga la proprietà o da chi ne sia responsabile; j) qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell’organismo nocivo specificato. Nel caso del secondo comma, lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi e radici superficiali inseriti in profondità, essi devono essere collocati nel terreno a non meno di 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti. Le indagini di cui al secondo comma, lettera f), sono più intensive rispetto alle indagini di cui all’. Tali indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare.
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Misure di contenimento (Art. 9 Regolamento (UE) 2022/2095) — Testo vigente | Portale Normativo