Art. 18
Gruppo di coordinamento dello sportello
In vigore dal 5 ago 2022
Gruppo di coordinamento dello sportello
In cooperazione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di coordinamento dello sportello istituito dall’ del regolamento (UE) 2018/1724, la Commissione:
a)
supervisiona l’istituzione e l’avvio del sistema tecnico una tantum in linea con l’, paragrafo 3, del presente regolamento;
b)
fissa le priorità per ulteriori sviluppi e miglioramenti del sistema tecnico una tantum;
c)
stabilisce un calendario indicativo per gli aggiornamenti periodici, il mantenimento e l’adeguamento dei documenti tecnici di progettazione;
d)
raccomanda modifiche dei documenti tecnici di progettazione;
e)
organizza revisioni inter pares per promuovere scambi di esperienze e buone pratiche tra gli Stati membri sull’applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri;
f)
approva o respinge le modalità operative presentate da uno qualsiasi dei sottogruppi istituiti ai sensi del regolamento interno del gruppo di coordinamento dello sportello e, se necessario, fornisce orientamenti specifici e supervisiona il loro lavoro.
Storico versioni
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