Art. 16

Determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove

In vigore dal 5 ago 2022
Determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove 1.   I fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, possono richiedere agli utenti di identificarsi e autenticarsi nuovamente ai fini della determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove, anche fornendo attributi aggiuntivi. 2.   I fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, garantiscono che le prove siano scambiate tramite il sistema tecnico una tantum soltanto se gli attributi di identità dell’utente e, ove applicabile, del rappresentante, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica di cui all’, paragrafo 1, e gli attributi aggiuntivi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e forniti dall’utente per facilitare l’identificazione da parte del fornitore di prove pertinente, corrispondono agli attributi detenuti da tali fornitori di prove o piattaforme di intermediazione. 3.   Se il processo di determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove non dà luogo a una corrispondenza o la corrispondenza dell’identità genera due o più risultati, l’utente o, se del caso, il rappresentante non è autorizzato a esaminare in anteprima le prove richieste e le prove non vengono scambiate. In assenza di tale corrispondenza: a) un messaggio di errore è inviato al richiedente prove; b) l’utente riceve un messaggio automatizzato in cui si spiega che le prove non possono essere fornite.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2022/1463 — Determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove | Portale Normativo