Art. 14

Reindirizzamento dell’utente al fornitore di prove

In vigore dal 5 ago 2022
Reindirizzamento dell’utente al fornitore di prove 1.   Fatte salve le procedure di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, i richiedenti prove assicurano che gli utenti, dopo aver selezionato le prove da scambiare tramite il sistema tecnico una tantum nel portale per le procedure ai sensi dell’ del presente regolamento e indicato la loro richiesta esplicita ai sensi dell’ del presente regolamento, siano reindirizzati al fornitore di prove, ai fornitori di prove oppure alla piattaforma o alle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, per esercitare l’opzione di esaminare in anteprima le prove. 2.   Per le procedure di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, gli utenti possono essere reindirizzati al fornitore di prove, ai fornitori di prove oppure alla piattaforma o alle piattaforme di intermediazione, se del caso, ai sensi dell’, paragrafo 3, del presente regolamento.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2022/1463 — Reindirizzamento dell’utente al fornitore di prove | Portale Normativo