Art. 12

Richiesta esplicita

In vigore dal 5 ago 2022
Richiesta esplicita Oltre alle informazioni di cui all’, il richiedente prove fornisce all’utente quanto segue: a) il nome o i nomi del fornitore o dei fornitori di prove; b) i tipi di prove o i campi di dati da scambiare. Il presente articolo non pregiudica le situazioni nelle quali l’uso del sistema tecnico una tantum è consentito in assenza di una richiesta esplicita in conformità all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2022/1463 — Richiesta esplicita | Portale Normativo