Art. 12
Richiesta esplicita
In vigore dal 5 ago 2022
Richiesta esplicita
Oltre alle informazioni di cui all’, il richiedente prove fornisce all’utente quanto segue:
a)
il nome o i nomi del fornitore o dei fornitori di prove;
b)
i tipi di prove o i campi di dati da scambiare.
Il presente articolo non pregiudica le situazioni nelle quali l’uso del sistema tecnico una tantum è consentito in assenza di una richiesta esplicita in conformità all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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