Art. 10

Selezione dei tipi di prova

In vigore dal 5 ago 2022
Selezione dei tipi di prova 1.   I richiedenti prove offrono agli utenti la possibilità di richiedere i tipi di prove che corrispondono, sulla base delle informazioni registrate nell’intermediario di prove, a tipi che sarebbero accettabili ai sensi del diritto applicabile nella procedura pertinente mediante trasmissione diretta, a condizione che i fornitori di prove rendano tali tipi di prove disponibili tramite il sistema tecnico una tantum ai sensi dell’, paragrafo 1. 2.   Se possono essere richieste più prove, il richiedente prove garantisce che gli utenti possano selezionare tutte le prove, un loro sottoinsieme o un tipo specifico di prove.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2022/1463 — Selezione dei tipi di prova | Portale Normativo