Art. 8
Registri e servizi nazionali
In vigore dal 5 ago 2022
Registri e servizi nazionali
1. Gli Stati membri che dispongono di registri o servizi nazionali equivalenti al repertorio dei servizi dati o all’intermediario di prove possono scegliere di non registrare i fornitori di prove, i tipi di prove che rilasciano e i fatti o il rispetto degli obblighi procedurali che dimostrano, eventualmente in associazione ad altri tipi di prove, nonché il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica necessari per accedere a ciascun tipo di prova come previsto agli . In tal caso, tali Stati membri procedono piuttosto in uno dei modi seguenti:
a)
consentono ad altri Stati membri di ricercare nei loro registri nazionali le informazioni di cui al presente paragrafo;
b)
copiano le informazioni di cui al presente paragrafo dai registri o servizi nazionali nel repertorio dei servizi dati o presso l’intermediario di prove.
2. Nell’attuare il paragrafo 1, gli Stati membri sono guidati dalle descrizioni contenute nei documenti tecnici di progettazione.
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